E’ costituita un’associazione denominata “REVISORI CONDOMINIALI ASSOCIATI”, in forma abbreviata REVCOND apartitica e senza fine di lucro. L’associazione ha sede legale in Roma, Via Benedetto Croce, 19 – 00142 Roma. L’associazione può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia. L’associazione ha durata illimitata, salvo proroghe o anticipato scioglimento. L’associazione si impegna a garantire la piena trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle articolazioni ed eventuali emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate. L’associazione , attraverso il suo legale rappresentante, è l’unica proprietaria del marchio registrato REVCOND, nonché del segno raffigurato che contraddistingue l’emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall’ associazione.
L’associazione ha lo scopo di coordinare, promuovere e sostenere, in ambito nazionale gli scopi e le funzioni seguenti:
- contribuire a delineare e definire i canoni di corretta gestione condominiale e di corretta tenuta della contabilità condominiale tramite l’analisi continua delle fonti giuridiche e fiscali, che disciplinano l’attività dell’amministratore condominiale professionista e il ruolo del revisore condominiale introdotto dall’art.1130 bis del Codice Civile, previsto della Riforma del Condominio L.220/2012, nonché l’istituto del condominio negli edifici ;
- avviare un percorso di riconoscimento dell’attività professionale del revisore condominiale ai sensi della L.4/2013 e conseguentemente al riconoscimento della figura professionale di “Revisore Condominiale Qualificato REVCOND”;
- sostenere la diffusione e la promozione dell’importanza economica e sociale del ruolo del revisore condominiale professionista a tutela dell’amministrazione e della gestione di patrimoni immobiliari e condominiali, ed in particolare dei consumatori fruitori dei servizi in ambito condominiale;
- promuovere sinergie interdisciplinari che riguardano la gestione condominiale;
- sovrintendere, vigilare, nonché attuare tutti i percorsi formativi di base e di specializzazione per la formazione e l’aggiornamento professionale dei revisori condominiali professionisti associati;
- individuare le linee operative a cui devono attenersi i revisori condominiali professionisti associati;
- redigere, modificare e far rispettare il codice etico che gli associati devono sottoscrivere e rispettare;
- promuovere il dialogo con altre associazioni, enti ed istituzioni;
- creare sinergie e partnership con associazioni professionali ed operatori che perseguono scopi affini allo scopo associativo con particolare riferimento ad enti impegnati nella mediazione civile normata dal D.Lgs 28/2010 e s.m.i. e le associazioni, ed organizzazioni di rappresentanza e servizi per amministratori condominiali e immobiliari. Inoltre potrà aderire a confederazioni del settore e di rappresentanza delle professioni.
- L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni, nazionali ed esteri, aventi scopi analoghi.
Possono essere ammessi alla associazione come soci ordinari, con i requisiti minimi del diploma di istruzione secondaria superiore, certificato del casellario giudiziale privo di annotazioni attestanti la commissione di reati che comportano la reclusione o contro il patrimonio ovvero autocertificazione equipollente e attestato di formazione sulla revisione condominiale rilasciato da organizzazione formativa riconosciuta dall’associazione contenente l’indicazione di superamento della prova finale, secondo le modalità indicate nel Regolamento previsto dall’associazione.
Vista l’affinità del ruolo e il campo di competenza , possono per titolo essere ammessi all’associazione anche i Revisori Legali, purché presentino il relativo Attestato di iscrizione rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ogni associato è tenuto:
a rispettare le norme del presente statuto, del codice deontologico e dei regolamenti approvati come stabilito nel presente statuto;
ad uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sui temi oggetto del presente statuto.
La richiesta di ammissione ad associato deve essere indirizzata al Presidente ed essere corredata dai documenti stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
5.1 L’ammissione definitiva a socio è comunque vincolata al pagamento della quota associativa vigente nell’anno. A seguito del pagamento viene rilasciata la ricevuta per usi ai termini di legge.
Il Consiglio Direttivo può respingere la richiesta d’iscrizione onde esistano delle contraddizioni con quelli che sono i principi dell’Associazione e o i requisiti previsti.
Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l’ammontare della quota valida per l’anno solare.
La qualifica di Socio si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo.
5.2 L’ammissione a Socio comporta l’accettazione dello Statuto, del regolamento, delle norme deontologiche e l’obbligo del pagamento della quota sociale annuale e straordinaria il cui importo è fissato del Consiglio Direttivo.
5.3 I Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
5.4 I soci sono tenuti, a pena di esclusione, ad eseguire la formazione continua prevista dall’associazione secondo quanto stabilito dal regolamento.
5.5 La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
- a) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, ove il Socio, benché sollecitato, ometta di versare la quota di partecipazione annuale o straordinaria; oppure per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall’Associazione o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente Statuto o per perdita dei requisiti di cui all’art. 5;
- b) per indegnità. Per l’accertamento o meno di tale stato d’essere verrà nominato un Collegio dei Probiviri, secondo le norme contenute nell’apposito emanando Regolamento.
5.6 La qualifica di Socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci ed i loro eredi sul patrimonio dell’Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo;
5.7 L’iscrizione all’associazione s’intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso nel rispetto delle norme statutarie.
Le risorse finanziarie dell’associazione derivano da:
quote associative annuali;
quote di iscrizione di nuovi associati;
eventuali contributi suppletivi degli associati;
lasciti e donazioni, purché non rappresentino ostacoli all’indipendenza e alla autonomia del Consiglio Direttivo e la loro accettazione non sia in contrasto con gli scopi del Consiglio stesso;
proventi derivanti dalle attività organizzate o a cui partecipa l’Associazione;
contributi di enti ed associazioni terze.
Dalla data della delibera di ammissione decorreranno diritti ed obblighi per l’organizzazione e soggetto ammesso, ivi compreso il versamento della quota associativa.
Le quote associative annuali dovute da ogni associato vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono organi dell’ Associazione:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Tesoriere;
il Comitato Scientifico;
il Collegio dei probiviri (ove nominato);
il Revisore Legale (ove nominato).
L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti della quota associativa; essa è l’organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all’esistenza ed alle attività del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce con convocazione del Presidente. La convocazione deve pervenire agli associati via mail con preavviso di almeno 15 giorni. Nella comunicazione, oltre all’ordine del giorno, può essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno, a distanza di non meno di un’ora dalla prima.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati. Ogni associato potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro associato.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per la validità della costituzione della Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e per l’elezione, a scadenza, degli organi associativi di nomina Assembleare.
Le deliberazioni Assembleari sono prese a maggioranza tranne quelle riguardanti le modifiche al presente statuto che dovranno contare sul voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Le votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, e di tutte le altre votazioni, sono effettuate per alzata di mano.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di membri pari tre, oltre al Presidente e può essere aumentato fino a cinque qualora ciò sia ritenuto utile per il funzionamento dell’Associazione.
Il numero esatto dei consiglieri viene stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultima seduta prima dell’Assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio sulla base del numero degli associati iscritti a quel momento e in regola con il pagamento delle quote sociali, per il primo mandato è stabilito dai soci fondatori contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, con nomina di tutte le cariche associative da farsi all’unanimità.
il Presidente del Comitato Scientifico è invitato a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
II Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno due dei componenti ne facciano congiuntamente richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare.
II Consiglio è convocato almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a tre giorni.
La convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo anche tramite e-mail.
Il Consiglio può essere convocato anche nella modalità della videoconferenza.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
II Consiglio si deve riunire almeno due volte l’anno, di cui una per la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo.
Al Consiglio Direttivo compete di:
– dare attuazione agli indirizzi deliberati dalla Assemblea;
– curare l’ordinaria amministrazione;
– proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto;
– approvare i regolamenti operativi e il codice deontologico;
– su proposta del Tesoriere, predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
– redigere la relazione annuale, con il programma di attività, che vanno approvati dall’Assemblea degli associati;
– proporre e realizzare progetti;
– costituire apposite commissioni consultive o di studio;
conferire incarichi e nominare esperti;
– predisporre e/o approvare accordi con altre strutture di rappresentanza e non;
– decidere l’ammissione di nuovi associati;
– proporre le quote annuali e le quote volontarie;
– eleggere i Vicepresidenti, uno dei quali con delega vicaria, e il vicepresidente Tesoriere, tutti su proposta del Presidente;
– approvare le proposte motivate di cooptazione presentate dal Presidente;
– realizzare ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell’ Associazione.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, questo coopterà, attingendo dalla lista degli esclusi in ordine di preferenze, i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si sia ridotto a meno dei due terzi dei suoi componenti originari, esso s’intenderà automaticamente decaduto e il Presidente dovrà convocare senza indugio l’Assemblea per nuove elezioni dei membri mancanti.
I componenti del Consiglio decadono per revoca da parte degli organi dell’associazione che li ha designati o per assenza dalle sedute del consiglio che si protragga per più di due volte consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e in sua ingiustificata mancanza, dopo ripetuti inviti dal Presidente.
Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Egli convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti o di volta in volta a seconda della necessità ad altro consigliere da lui scelto.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi compiti saranno svolti dal vice Presidente vicario o dal vicepresidente eventualmente incaricato dal Presidente per specifici compiti e funzioni.
In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente vicario, lo sostituisce fino alla prima Assemblea utile.
Il Presidente in caso di necessità e urgenza può assumere determinazioni e decisioni che attengono il Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica alla prima riunione utile.
Il Vice presidente Tesoriere cura la gestione della tesoreria, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, sollecitando e nel caso costituendo in mora gli associati, redige i rendiconti consuntivi e preventivi e li sottopone al Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico, può essere costituito in qualunque momento dal consiglio Direttivo ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’Associazione.
il Presidente dell’ Associazione nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 30 gg. dalla nomina, provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina di essi. Il consiglio Direttivo può designare anche direttamente componenti del comitato scientifico, che possono essere scelti anche tra non soci.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio secondo la procedura disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, delibera la decadenza, la sospensione, le sanzioni previste dal codice deontologico.
Il Collegio interviene:
– quale organo giudicante e deliberante su tutte le violazioni del presente statuto e del codice deontologico sottoposte alla sua attenzione;
– al fine di dirimere le controversie associative.
Il Collegio interviene e delibera su richiesta del Consiglio Direttivo, come da art. 8 del presente statuto.
Il Collegio interviene e delibera su richiesta del candidato non accolto, come da art. 7 comma 3 del presente statuto.
Contro le decisioni e provvedimenti del collegio è possibile proporre ricorso entro quindici giorni dalla data di ricezione delle stesse per confermare o riformare con rinvio al Collegio di Vigilanza e Magistratura le proprie decisioni che dovranno in tal caso essere adottate dallo stesso con modifica o conferma del proprio provvedimento e decisione da comunicare all’interessato.
Al Revisore Legale competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predispone la relazione al rendiconto consuntivo che deve essere presentata all’Assemblea in sede di approvazione dello stesso. Presenta, altresì, all’Assemblea una relazione tecnico contabile sull’attività svolta dall’Associazione.
Tutte le cariche hanno una durata di 4 anni.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo diversa delibera di sostenibilità economica del Consiglio Direttivo e si intendono personali.
Le cariche di Presidente, di Consigliere, di membro della commissione dei probiviri e di Revisore Legale sono incompatibili tra loro.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, il Presidente tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli associati, alternativamente, o anche solo, in modalità elettronica.
Le comunicazioni tra l’associato e l’associazione sono valide se effettuate per e-mail all’ultimo indirizzo comunicato dall’ associato stesso che è obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito e/o di rappresentanza.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo porta in approvazione il rendiconto consuntivo del precedente esercizio nonché il rendiconto preventivo per l’esercizio successivo.
I rendiconti ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede della associazione, ove possono essere consultati dagli associati.
L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione:
- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio;
- b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ed altre Associazioni aventi finalità affini o ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità.
Per quanto non stabilito dal presente statuto si intendono valide le norme di Legge in materia.